IL RETTORE
  Vista  la  legge  9 maggio  1989,  n.  168,  ed  in particolare gli
articoli 6 e 16, relativi agli Statuti delle Universita';
  Visto  il  proprio  decreto  4 marzo 1995, n. 553, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale n. 72 del 27 marzo 1995, con cui e' stato emanato
lo Statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara;
  Visti  i  propri  decreti 4 ottobre 1996, n. 1265, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n. 298 del 20 dicembre 1996, 12 ottobre 1998, n.
1034,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 296 del 19 dicembre
1998,  27 aprile 2000, n. 655, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
207  del  5 settembre 2000, 19 agosto 2002, n. 1003, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  205 del 2 settembre 2002; 13 maggio 2003, n.
847,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 127 del 4 giugno 2003;
3 febbraio 2004 n. 167, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del
27 febbraio  2004,  con  i  quali  e'  stato  modificato  lo  Statuto
dell'Universita' degli studi di Ferrara;
  Viste  le  deliberazioni  del Senato Accademico, allargato ai sensi
dell'art.  11,  quarto  comma,  dello  Statuto vigente, assunte nelle
sedute  del  12 febbraio  2003,  27 novembre  2003,  8 gennaio  2004,
4 febbraio  2004,  7 aprile  2004,  7 luglio  2004, 8 settembre 2004,
7 ottobre 2004;
  Vista  l'ordinanza  direttoriale  20 maggio  2005,  con la quale il
MIUR,  in sede di esame delle proposte di modifica ai sensi dell'art.
6  della  legge  n.  168/1989  citata, ha formulato alcuni rilievi al
testo approvato;
  Vista  la  deliberazione del Senato Accademico allargato assunta in
data  22 giugno  2005, con la quale sono stati recepiti i rilievi del
MIUR;
  Considerato  che  a  seguito di tale delibera di accoglimento delle
osservazioni  del  MIUR  le modifiche approvate dal Senato Accademico
dell'Universita'  degli  studi  di  Ferrara  nella  sua  composizione
allargata debbano ritenersi operative;
  Ritenuto  pertanto  che  sia  utilmente  compiuto  il  procedimento
amministrativo   previsto  per  l'emanazione  delle  modifiche  dello
Statuto dell'Ateneo;
                              Decreta:
  Art.  1.  -  Lo  Statuto  dell'Universita'  degli studi di Ferrara,
approvato e successivamente modificato con i decreti rettorali citati
in premessa, e' nuovamente modificato come segue:
    a) l'art. 4, comma 6 e' sostituito dal seguente:
                               Art. 4.
          Modi di attuazione dei propri fini istituzionali
  6. Nell'ambito delle proprie finalita' istituzionali, l'Universita'
stipula  convenzioni,  contratti  e  conclude accordi, anche in forma
consortile,  con  altre  universita',  con  le  amministrazioni dello
Stato, con enti pubblici e con privati, persone fisiche e giuridiche,
riconoscendo  e  valorizzando  il  contributo  dei  singoli studenti,
italiani,  comunitari  internazionali  e  stranieri per ogni forma di
cooperazione didattica e scientifica e comunque per lo svolgimento di
attivita'  di comune interesse. A tal fine essa puo' partecipare agli
atti  di costituzione e adesione ad organismi associativi, fondazioni
e societa' di capitali sia in Italia che all'estero.
    b) l'art. 6, commi 2 e 3, e' sostituito dal seguente:
                               Art. 6.
                         Attivita' didattica
  2. L'Universita' svolge attivita' didattica per il conferimento dei
seguenti titoli:
    a) Laurea (L);
    b) Laurea Magistrale (LM);
    c) Diploma di Specializzazione (DS);
    d) Dottorato di Ricerca (DR).
  3. L'Universita' puo' attivare corsi di perfezionamento scientifico
e   di   alta  formazione  permanente  e  ricorrente,  successivi  al
conseguimento   della   laurea   o   della  laurea  magistrale,  alla
conclusione  dei quali sono rilasciati i master universitari di primo
e di secondo livello.
    c) l'art. 7, quinto comma, e' sostituito dal seguente:
                               Art. 7.
                    Altre attivita' istituzionali
  5.   L'Universita'  promuove,  anche  in  collaborazione  con  enti
pubblici   e   con   privati,   e   con  associazioni  e  cooperative
studentesche,  iniziative  dirette  ad  assicurare  agli studenti, al
personale  docente  e  al  personale  tecnico-amministrativo  servizi
culturali, ricreativi, residenziali e di assistenza per l'inserimento
nell'ambiente di studio e di lavoro.
    d) l'art. 10, comma 2, e' sostituito dal seguente:
                              Art. 10.
                             Il rettore
  2. Il Rettore:
    a) convoca  e  presiede  il Senato Accademico, il Consiglio della
Ricerca,   il   Consiglio   di  Amministrazione  e  la  Consulta  dei
Dipartimenti;
    b) emana  lo  statuto  e  i  regolamenti  previa approvazione del
Senato Accademico;
    c) impartisce  le  direttive  politiche  e di gestione sulla base
delle  quali  il  direttore  Amministrativo predispone il bilancio di
previsione;
    d) verifica    i   risultati   della   gestione   amministrativa,
finanziaria   e   patrimoniale   dell'Universita',  per  valutare  la
rispondenza alle direttive generali impartite;
    e) procede  ad  una  verifica  sul  rendiconto  consuntivo per la
successiva approvazione del Consiglio di Amministrazione;
    f) esercita   l'autorita'   disciplinare  sugli  studenti  e  da'
esecuzione  ai  provvedimenti disciplinari a carico del personale per
le categorie e nei limiti previsti dalla legge;
    g) presenta   annualmente  una  relazione  pubblica  sullo  stato
dell'Ateneo;
    h) garantisce   l'applicazione   dello  statuto  e  dei  relativi
regolamenti di attuazione;
    i) cura   che  gli  atti  dell'Ateneo  siano  adeguatamente  resi
pubblici;
    l) svolge   ogni  altra  attribuzione  prevista  dall'ordinamento
universitario e dal presente statuto.
    e) Gli articoli 11, 12, 13 e 14 sono sostituiti dai seguenti:
                              Art. 11.
                          Senato accademico
  1. Il Senato Accademico e' l'organo di governo dell'Universita'.
  2. Il Senato Accademico esercita le seguenti funzioni ordinarie:
    a) approva il regolamento didattico di Ateneo;
    b) approva i regolamenti di propria competenza;
    c) esprime  un  giudizio sui risultati conseguiti dalle strutture
didattiche,  anche  sulla  base  delle  relazioni  delle  Commissioni
didattiche di Facolta' di cui all'art. 30;
    d) esprime  un  giudizio sui risultati conseguiti dalle strutture
di  ricerca sulla base delle relazioni delle Commissioni scientifiche
di  cui  all'art.  44,  secondo comma, sentito il parere espresso dal
Consiglio  della  Ricerca,  ai sensi dell'art. 12, primo comma, e dal
Nucleo di Valutazione di Ateneo, di cui all'art. 19;
    e) esprime  un  giudizio sui risultati conseguiti dalle strutture
amministrative, anche sulla base dei lavori del Nucleo di Valutazione
di  cui  all'art. 19. Tale giudizio viene poi sottoposto al Consiglio
di Amministrazione;
    f) esprime un parere sul rendiconto consuntivo;
    g) decide sulle controversie relative alle afferenze a strutture,
ai sensi dell'art. 61, secondo comma.
  3.  Il Senato Accademico esercita le seguenti funzioni di indirizzo
mediante parere obbligatorio:
    a) indica   al   Consiglio   di   Amministrazione   le  linee  di
orientamento per la destinazione della spesa;
    b) indica i criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie
tra le strutture dell'Ateneo;
    c) esprime  parere  sul regolamento generale di amministrazione e
contabilita';
    d) esprime parere sui documenti di programmazione finanziaria;
    e) esprime parere sulle contribuzioni a carico degli studenti.
  4.  Il  Senato accademico, verificate le disponibilita' finanziarie
da parte del Consiglio di Amministrazione:
    a) approva  i  piani  di sviluppo sulla base delle proposte delle
Facolta' e dei Dipartimenti;
    b) approva l'istituzione di nuove Facolta';
    c) approva  l'istituzione  di  corsi  di studio su proposta delle
Facolta',  deliberandone  la  soppressione quando rilevi sproporzione
fra i risultati attesi e i costi di gestione. Per le medesime ragioni
puo' disporre accorpamenti di corsi;
    d) approva l'istituzione e le modifiche dei Dipartimenti;
    e) assegna  alle  Facolta'  i  posti  di ruolo di professore e di
ricercatore.
  5.  Il  Senato  Accademico  svolge  ogni altra attribuzione ad esso
assegnata  dall'ordinamento universitario, dal presente Statuto e dai
regolamenti dell'Universita'.
  6 . Il Senato Accademico e' composto da:
    a) il Rettore che lo presiede;
    b) i Presidi di Facolta';
    c) i  rappresentanti  del  Consiglio  della  Ricerca,  eletti dal
medesimo in numero di uno per ciascuna delle aree disciplinari di cui
all'allegato «A»;
    d) il Vice Presidente della Consulta dei Dipartimenti;
    e) due rappresentanti designati dal Consiglio degli studenti;
    f) due  rappresentanti  designati  dal  Consiglio  del  Personale
Tecnico Amministrativo;
    g) il   Direttore  Amministrativo,  con  funzioni  di  Segretario
verbalizzante e voto consultivo.
  7.  Il  Prorettore puo' essere invitato dal Rettore ad assistere ai
lavori del Senato Accademico, senza diritto di voto.
  8.  Il  Senato  Accademico e' convocato dal Rettore almeno ogni due
mesi o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
                              Art. 12.
                       Consiglio della ricerca
  1. Il Consiglio della Ricerca e' organo consultivo dell'Universita'
per  la  ricerca  scientifica.  Esso esprime pareri obbligatori sulla
ripartizione  delle  risorse  locali  per  la ricerca, delle borse di
dottorato e dei fondi per assegni di ricerca. Esprime altresi' pareri
obbligatori  sulle  modifiche di Statuto e sulla programmazione e, in
collaborazione   con   le  commissioni  di  cui  all'art.  44,  sulla
valutazione della ricerca.
  2.  Il Consiglio della Ricerca e' composto da un professore o da un
ricercatore   afferente   a   ciascuna   delle   subaree  individuate
nell'allegato  «A»  al  presente  Statuto,  eletto  dai  professori e
ricercatori  afferenti  alle  stesse  subaree.  Le  afferenze  devono
avvenire  al  momento  dell'assunzione  in  ruolo o del trasferimento
all'Universita'  ovvero del passaggio a differente funzione docente o
di  ricerca.  Le  afferenze  alle  aree  sono  approvate  dal  Senato
Accademico.
  3.  Il  Consiglio  della  Ricerca  elegge  fra  i  suoi  membri,  i
componenti del Senato Accademico di cui al comma 6 dell'art. 11.
  4.  Il Consiglio della Ricerca e' presieduto dal rettore, ed elegge
fra i suoi membri un Vice Presidente. E' convocato dal Rettore di sua
iniziativa o su richiesta di almeno un quarto dei suoi componenti. Un
funzionario  dell'Universita', scelto dal Rettore, svolge la funzione
di  segretario  verbalizzante.  Le sedute del Consiglio della Ricerca
sono aperte ai membri della Comunita' Universitaria.
                              Art. 13.
                    Consiglio di amministrazione
  1.  Il  Consiglio  di  Amministrazione  e'  organo  di  gestione  e
controllo  delle  attivita'  amministrativa,  finanziaria e contabile
dell'Universita'.
  2.  Il  Consiglio  di Amministrazione esercita le seguenti funzioni
ordinarie:
    a) approva  il  conto  consuntivo  con la relazione sui risultati
conseguiti;
    b) approva   i   piani   triennali   di  edilizia  e  i  relativi
aggiornamenti annuali, sentito il parere del Senato Accademico;
    c) approva  le  convenzioni,  i  contratti  ed  ogni  altro  atto
negoziale  che  comporti  impegno  di  spesa,  fatti  salvi  i poteri
espressamente riservati ai centri di gestione e ai dirigenti;
    d) approva  le  regole  generali per l'attuazione delle attivita'
autogestite dagli studenti, sentito il Consiglio degli studenti;
    e) conferisce le funzioni di Direttore Amministrativo;
    f) con  proprio  regolamento,  adottato  previo parere del Senato
Accademico,  identifica gli incarichi cui assegnare una indennita' di
funzione e determina i relativi importi;
    g) definisce  la  dotazione  organica  del  personale dirigente e
tecnico-amministrativo;
    h) designa i membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
    i) designa i membri del Nucleo di Valutazione di Ateneo;
    l) determina   i  criteri  per  la  valutazione  delle  attivita'
amministrative;
    m) individua  i  Centri  di gestione e i Centri di spesa previsti
dall'art. 52.
  3.  Il  Consiglio  di  Amministrazione,  attenendosi  alle linee di
indirizzo  espresse  dal  Senato  Accademico,  esercita  le  seguenti
funzioni:
    a) approva   il   regolamento   generale   di  amministrazione  e
contabilita';
    b) approva  il  documento  di  programmazione  finanziaria  e  il
bilancio di previsione;
    c) approva  i  provvedimenti relativi alle contribuzioni a carico
degli studenti;
    d) assegna alle strutture le risorse finanziarie.
  4.  Il  Consiglio  di Amministrazione delibera, per quanto riguarda
gli  aspetti  finanziari,  in  ordine alle determinazioni assunte dal
Senato  Accademico  ai  sensi  dell'art.  11,  quarto comma. Delibera
altresi'  sui  regolamenti  delle strutture per le materie di propria
competenza.
  5.  Il  Consiglio  di Amministrazione svolge ogni altra funzione di
gestione  e  controllo  della attivita' amministrativa, finanziaria e
contabile   dell'Universita'   e,  in  particolare,  quelle  ad  esso
assegnate  dall'ordinamento universitario, dal presente Statuto e dai
regolamenti dell'Universita'.
  6. Il Consiglio di Amministrazione e' composto da:
    a) il Rettore che lo presiede;
    b) il Vice Presidente del Consiglio della Ricerca;
    c) tre  rappresentanti designati dalla Consulta dei Dipartimenti,
anche  scelti  esternamente alla medesima fra i docenti e ricercatori
delle tre macroaree che coinvolgono rispettivamente le aree biomedica
2,  3  e  4,  tecnologica  1,  5  e  8, e umanistica 6, 7 e 9, di cui
all'Allegato «A»;
    d) il Vice Presidente del Comitato dei sostenitori;
    e) un   rappresentante   del   Governo,  designato  dal  Ministro
dell'istruzione,  universita',  ricerca,  sulla  base di una terna di
nomi indicati dal Rettore;
    f) un rappresentante designato dal Consiglio degli studenti;
    g) un   rappresentante  designato  dal  Consiglio  del  Personale
Tecnico  Amministrativo.  In  caso  di impedimento del rappresentante
designato, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione interverra'
il  Presidente  o  il  Vice  Presidente  del  Consiglio del Personale
Tecnico Amministrativo;
    h) il   Direttore  Amministrativo,  con  funzioni  di  segretario
verbalizzante e voto consultivo.
  7.  Il  Prorettore puo' essere invitato dal Rettore ad assistere ai
lavori del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto.
  8.  Il  Consiglio  di  Amministrazione  e' convocato dal Rettore di
norma almeno ogni due mesi o su richiesta di almeno un terzo dei suoi
componenti.
                              Art. 14.
                      Consulta dei dipartimenti
  1.    La   Consulta   dei   Dipartimenti   e'   organo   consultivo
dell'Universita'  per  quanto concerne i settori dell'edilizia, della
manutenzione,   della   distribuzione   e   gestione   del  Personale
Tecnico-Amministrativo  e  della gestione amministrativa dell'Ateneo.
Propone modifiche al regolamento di Amministrazione e contabilita'.
  2.  La  Consulta dei Dipartimenti e' presieduta dal Rettore, che la
convoca  almeno ogni tre mesi anche su iniziativa di almeno un quarto
dei  suoi  componenti,  ed e' composta dai Direttori dei Dipartimenti
dell'Universita',  da  due  rappresentanti dei Centri di ricerca e di
servizio,  da un rappresentante dei servizi comuni, dal Direttore del
Servizio  di  Igiene,  Sicurezza  e Tutela Ambientale (SISTA) e da un
rappresentante  del  Sistema Bibliotecario di Ateneo. Le modalita' di
elezione dei rappresentanti sono stabilite in apposito regolamento.
  3.  La  Consulta  dei Dipartimenti elegge fra i suoi membri il Vice
Presidente  e  designa i componenti del Consiglio di Amministrazione,
secondo quanto indicato dall'art. 13, sesto comma.
  4.  Un  funzionario dell'Universita', scelto dal Rettore, svolge la
funzione di Segretario verbalizzante.
    f) l'art. 16, secondo comma, e' sostituito dal seguente:
                              Art. 16.
           Consiglio del personale tecnico-amministrativo
  2.    Spetta    in   particolare   al   Consiglio   del   personale
tecnico-amministrativo:
    a) esprimere  pareri  sui  piani triennali di sviluppo per quanto
riguarda l'organizzazione amministrativa e dei servizi;
    b) esprimere   pareri   obbligatori   sulla   dotazione  organica
dell'Universita' del personale dirigente e tecnico-amministrativo;
    c) esprimere  parere  obbligatorio e formulare proposte sui piani
di formazione e aggiornamento del personale tecnico-amministrativo;
    d) esprimere  parere obbligatorio sul regolamento di Ateneo nelle
parti che riguardano il personale tecnico-amministrativo;
    e) formulare  proposte  di  modifica  dello  statuto ed esprimere
parere sui progetti di revisione da approvare;
    f) designare  due  componenti  del  Senato  Accademico  e uno del
Consiglio di Amministrazione;
    g) esercitare ogni altra attribuzione che gli sia demandata dalle
leggi, dal presente Statuto e dai regolamenti.
    g) l'art. 18, commi 3 e 6, e' sostituito dal seguente:
                              Art. 18.
                 Comitato per lo sport universitario
  3. Il Comitato per lo sport e' composto da:
    a) il Rettore o suo delegato;
    b) il Direttore Amministrativo o suo delegato;
    c) due rappresentanti designati dal Centro Universitario Sportivo
e nominati dal Rettore con proprio decreto;
    d) due studenti nominati dal Consiglio degli studenti;
    e) un rappresentante dei docenti designato dal Senato Accademico;
    f) un   rappresentante   del   personale   tecnico-amministrativo
designato dal Consiglio del personale.
  6.  L'affidamento  in  convenzione  della  gestione  degli impianti
sportivi, in conformita' a quanto previsto dalla normativa in vigore,
e' prioritariamente offerto al Centro Universitario Sportivo.
    h) dopo   l'art.   18  viene  inserito  un  nuovo  art.  19,  con
conseguente  slittamento  della numerazione. Viene inoltre modificato
il preesistente art. 19 che diventa art. 20, come segue:
                              Art. 19.
                   Nucleo di Valutazione di Ateneo
  1.  L'Universita'  adotta  un  sistema di valutazione interna della
gestione  amministrativa,  delle  attivita'  didattiche e di ricerca,
degli  interventi  di  sostegno  al diritto allo studio, verificando,
anche  mediante  analisi  comparative  dei costi e dei rendimenti, il
corretto  utilizzo  delle  risorse  pubbliche, la produttivita' della
ricerca   e  della  didattica,  nonche'  l'imparzialita'  e  il  buon
andamento dell'azione amministrativa.
  2.  Per  le  finalita'  di  cui  al  primo  comma,  il Consiglio di
Amministrazione istituisce un apposito nucleo di valutazione composto
da  un  minimo  di cinque ad un massimo di nove membri, di cui almeno
due  nominati  tra  studiosi  ed  esperti nel campo della valutazione
anche  in  ambito  non  accademico. Per la valutazione dell'attivita'
assistenziale  connessa  alla didattica e alla ricerca della Facolta'
di  Medicina e Chirurgia il Nucleo di valutazione di Ateneo e' tenuto
a  consultare  l'Organo  di  valutazione istituito presso la Facolta'
stessa.
  3.  L'Universita'  assicura  al  nucleo  l'autonomia  operativa, il
diritto  di accesso ai dati e alle informazioni necessari, nonche' la
pubblicita'  e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa
a tutela della riservatezza.
                              Art. 20.
                   Collegio dei Revisori dei Conti
  1.  L'Universita'  si  dota  di un Collegio dei Revisori dei Conti,
quale  organo  indipendente  di  consultazione e di controllo interno
sulla  regolarita' della gestione amministrativa, composto da persone
esterne all'Ateneo.
  2.  Il  Collegio  dei  Revisori dei Conti e' composto di tre membri
effettivi  e  due  supplenti  scelti  fra  magistrati della Corte dei
Conti,   Dirigenti   e   Funzionari  del  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca  e  del Ministero dell'economia e
delle  finanze o esperti in materie amministrativo-contabili iscritti
all'albo  dei  Revisori  contabili. I Componenti ed il Presidente del
Collegio  sono designati dal Consiglio di Amministrazione su proposta
del  Rettore e sono nominati con decreto del Rettore. Le modalita' di
funzionamento   del  Collegio  sono  stabilite  dal  Regolamento  per
l'amministrazione e la contabilita'.
  3. Il Collegio dura in carica tre anni finanziari.
    i) l'art.  27,  commi 3, 4, e 6, modificato nella numerazione, e'
sostituito dal seguente:
                              Art. 28.
                        Consiglio di Facolta'
  3. Il Consiglio di Facolta' e' composto da:
    a) i  professori  di  ruolo  e  fuori ruolo di prima e di seconda
fascia;
    b) i ricercatori universitari di ruolo;
    c) un  numero di rappresentanti degli studenti pari a quattro per
ogni  Facolta',  elevato  a  sei  per le Facolta' con piu' di duemila
iscritti.  I  rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Facolta'
hanno voto consultivo; essi sono eletti ogni due anni.
  4.  Nelle  Facolta'  ove  non  siano  previsti Consigli di Corso di
Studio  partecipano al Consiglio di Facolta' i professori a contratto
incaricati  di  svolgere insegnamenti ufficiali, nei limiti e secondo
le regole previste dal successivo art. 29.
  6.  Il  Consiglio  di  Facolta'  puo'  avvalersi di un Consiglio di
Presidenza  e  di Commissioni istruttorie per specifici argomenti con
modalita'  e  finalita'  definite  dal  regolamento  di Facolta'. Nel
regolamento  di  Facolta' saranno determinate composizione e funzioni
della Commissione didattica di Facolta'.
    l) l'art.  28  modificato  nella  numerazione,  e' sostituito dal
seguente:
                              Art. 29.
                    Consigli dei Corsi di Studio
  1.  I  Consigli  dei Corsi di Studio hanno il compito di provvedere
alla  organizzazione  della  didattica, all'approvazione dei piani di
studio e alle modalita' di composizione delle commissioni di verifica
del  profitto degli studenti e all'esame di laurea o di diploma, come
stabilito   dal  regolamento  di  Facolta'.  Essi  inoltre  formulano
proposte   per   la   copertura  degli  insegnamenti  vacanti  e  per
l'espletamento  delle  altre attivita' didattiche. Svolgono gli altri
compiti previsti dal regolamento di Facolta'.
  2. I Consigli dei Corsi di Studio sono costituiti dai professori di
ruolo,  dagli  altri  professori ufficiali e dai ricercatori di ruolo
afferenti,   da   una   rappresentanza   degli   studenti,   da   una
rappresentanza  del personale tecnico-amministrativo e dai professori
a  contratto  incaricati  di svolgere insegnamenti ufficiali, i quali
partecipano  ai  Consigli  nei limiti di cui all'art. 2, comma 2, del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  242/1998.  Gli altri
professori ufficiali, i professori a contratto e i rappresentanti del
personale  tecnico-amministrativo,  ai  fini  del  calcolo del numero
legale, vengono conteggiati solo nel caso siano presenti.
  3.  I  Presidenti  dei  Consigli di cui al comma precedente vengono
eletti dal Consiglio stesso fra i professori di ruolo di prima fascia
che  ne  fanno  parte.  Le  modalita'  di elezione sono stabilite dal
successivo art. 56.
  4.  La  composizione dei Consigli di Corso di Studio varia, secondo
la normativa vigente, in rapporto agli argomenti posti all'ordine del
giorno.
  5.  I  Consigli  delle  Scuole  di specializzazione sono costituiti
secondo le norme legislative vigenti.
  6.  Le  Facolta'  possono deliberare di non istituire i Consigli di
Corso di Studio e di esercitare le loro funzioni.
  7.  Il Regolamento di Facolta' definisce i criteri per le afferenze
ai corsi di studio, le cui modalita' applicative sono sottoposte alla
verifica del Nucleo di Valutazione di Ateneo.
    m) l'art.  31,  modificato  nella  numerazione, e' sostituito dal
seguente:
                              Art. 32.
                       Organi del Dipartimento
  1. Sono organi del Dipartimento:
    a) il Direttore di Dipartimento;
    b) il Consiglio di Dipartimento.
  2.  Il  Consiglio  di Dipartimento puo' avvalersi di una Giunta cui
attribuire  specifiche  competenze.  Nel  regolamento di Dipartimento
saranno   determinate   modalita'  di  costituzione,  composizione  e
competenze della Giunta, ove istituita.
    n) l'art.  33,  modificato  nella  numerazione, e' sostituito dal
seguente:
                              Art. 34.
                      Consiglio di Dipartimento
  1.  Il  Consiglio e' l'organo di programmazione e di gestione delle
attivita' del Dipartimento.
  2. Il Consiglio di Dipartimento:
    a) formula proposte concernenti il regolamento di Dipartimento;
    b) approva  annualmente  il piano delle ricerche e, ove esistano,
delle  attivita'  assistenziali,  le  richieste di finanziamento e di
assegnazione  di  personale  tecnico-amministrativo, la relazione sui
risultati dell'attivita' di ricerca;
    c) detta   i   criteri  generali  per  l'impegno  coordinato  del
personale e dei mezzi a disposizione del Dipartimento;
    d) approva i bilanci preventivo e consuntivo del Dipartimento;
    e) approva    convenzioni,    contratti    e    atti   negoziali.
L'approvazione  e'  definitiva  nei  casi  previsti  dal  regolamento
generale per l'amministrazione e contabilita';
    f) provvede  agli  adempimenti  relativi  all'organizzazione  dei
corsi per il conseguimento dei dottorati di ricerca;
    g) collabora  con le strutture preposte alle attivita' didattiche
per quanto di propria competenza;
    h) esprime  pareri,  per  quanto  di  competenza, sui regolamenti
generali;
    i) esprime  pareri  sulla  destinazione, modalita' di copertura e
chiamata relativamente ai posti di ruolo di professori e ricercatori;
    l) svolge    ogni    altra   attribuzione   ad   esso   assegnata
dall'ordinamento   universitario,   dal   presente   Statuto   e  dai
regolamenti dell'Universita'.
  3. Il Consiglio di Dipartimento e' composto da:
    a) i professori di ruolo e fuori ruolo di prima e seconda fascia;
    b) i ricercatori di ruolo;
    c) una  rappresentanza del personale tecnico-amministrativo nella
misura stabilita dai regolamenti;
    d) un  rappresentante  eletto  tra  gli  iscritti  a dottorati di
ricerca  aventi  sede  amministrativa  nell'Universita' di Ferrara ed
istituti presso il Dipartimento;
    e) un    rappresentante    degli    iscritti   alle   Scuole   di
Specializzazione aventi sede presso il Dipartimento;
    f) Il  Segretario  amministrativo  di  Dipartimento  che funge da
segretario del Consiglio.
  4.  La  composizione del Consiglio di Dipartimento varia secondo la
normativa  vigente,  in  rapporto agli argomenti posti all'ordine del
giorno.
    o) l'art. 35, commi 4 e 6, e' sostituito dal seguente:
                              Art. 35.
     Istituzione, attivazione e disattivazione dei Dipartimenti
  4.  Qualora  la  proposta  di  cui  al comma precedente raccolga un
numero  di  afferenze di almeno diciotto professori e ricercatori, il
Dipartimento  viene  istituito con decreto del Rettore. I ricercatori
possono  concorrere  alla  formazione di tale limite per non oltre un
terzo.
  6. I Dipartimenti per i quali per due anni consecutivi il numero di
afferenti  sia  stato  inferiore  alle quindici unita' possono essere
disattivati  con  decreto del Rettore, sentiti il Senato Accademico e
il Consiglio di Amministrazione.
    p) gli articoli 40, 41 e 42 sono sostituiti dai seguenti:
                              Art. 40.
                          Raccolte museali
  1.  L'Ateneo  si  impegna  a  conservare  gli  archivi nonche' ogni
testimonianza  relativa  alla  storia  dell'Universita',  per  quanto
concerne  sia  l'Amministrazione  centrale  sia la vita scientifica e
culturale di Facolta', Dipartimenti, Centri.
  2.  L'Ateneo  cura  la  salvaguardia  e  la valorizzazione dei beni
culturali,  delle collezioni storiche e naturalistiche, nonche' degli
strumenti scientifici di sua competenza.
                              Art. 41.
            Centri e consorzi nazionali ed internazionali
  1.   Ciascun  Dipartimento,  nonche'  gruppi  di  docenti,  possono
promuovere  la  partecipazione  dell'Universita'  a Centri o Consorzi
nazionali  o  internazionali  interuniversitari  o  convenzionati con
altri   enti,   sottoponendo  il  relativo  progetto  di  convenzione
all'approvazione   del   Senato   Accademico   e   del  Consiglio  di
Amministrazione.
  2. Le modalita' di organizzazione e di funzionamento di ogni Centro
o  Consorzio  interuniversitario  sono disciplinate dalla convenzione
istitutiva e dal regolamento interno.
                              Art. 42.
                  Facolta' di Medicina e Chirurgia
  1.  La  Facolta'  di  Medicina  e  Chirurgia  e'  tenuta a svolgere
attivita'   di   ricerca,  didattica,  perfezionamento  e  formazione
permanente.  Per la formazione di laureati e specialisti, per i quali
sia  richiesta competenza professionalizzante clinica, essa assolve i
necessari  compiti  assistenziali,  di diagnosi e cura. L'Universita'
garantisce l'unita' didattica ed assistenziale della Facolta'.
  2.  I  corsi  di  studio a peculiarita' clinica devono soddisfare i
requisiti  previsti  dalla normativa nazionale ed europea, sulla base
della  programmazione  proposta  dalla  Facolta' e definita nel piano
dell'Universita'.   A   tal   fine  l'Universita'  realizza  adeguate
convenzioni preferibilmente con l'organizzazione sanitaria pubblica o
privata  accreditata.  L'Universita' in caso di indisponibilita' o di
inadeguatezza  per  le  finalita' didattico-formative delle strutture
predette  -  documentate  dalla  Facolta'  e  valutate dai competenti
organi  accademici  -  promuove l'allestimento di idonee strutture di
assistenza anche a gestione diretta.
  3.   Con  specifico  regolamento,  proposto  dalla  Facolta',  sono
determinate   le   modalita'   organizzative  connesse  all'attivita'
assistenziale.  Il  regolamento  potra'  prevedere,  quale  organo di
consultazione,  di  istruttoria  e  di  proposta  per la Facolta', il
Consiglio dei Clinici.
    q) l'art. 44, primo comma, e' sostituito dal seguente:
                              Art. 44.
                        Attivita' di ricerca
  1.   Soggetti  dell'attivita'  di  ricerca  sono  i  professori,  i
ricercatori e i soggetti ad essi assimilati.
         r) l'art. 47, terzo comma, e' sostituito dal seguente:
                              Art. 47.
                      Valutazione della ricerca
  3.  L'Universita'  provvede annualmente alla diffusione dell'elenco
delle  pubblicazioni  scientifiche  apparse  nell'anno  precedente  e
prodotte da soggetti operanti nell'Ateneo.
    s) l'art. 49 e' sostituito dal seguente:
                              Art. 49.
                   Regolamento didattico di Ateneo
  1.  Il  regolamento didattico di Ateneo disciplina gli orientamenti
degli  studi  dei  corsi  di  cui agli articoli 6 e 7, comma secondo,
lettere a) e c), del presente Statuto.
  2.   Ogni   struttura  didattica  formula  proposte  in  ordine  al
Regolamento didattico per la parte di propria competenza.
  3.  Il  regolamento  didattico  di  Ateneo e' deliberato dal Senato
Accademico  sentito  il  Consiglio  degli  studenti e il Consiglio di
Amministrazione, ed e' emanato con decreto del Rettore.
  4.   Il   regolamento  didattico  di  Ateneo  indica  le  strutture
didattiche in cui e' articolata l'Universita'.
    t) l'art. 52 e' sostituito dal seguente:
                              Art. 52.
                      Contratti d'insegnamento
  1. L'Universita', per rispondere a documentate esigenze didattiche,
puo'  assegnare corsi ufficiali e corsi integrativi di insegnamento a
studiosi od esperti di alta e comprovata qualificazione professionale
e  scientifica  che  non  siano  dipendenti  di  ruolo di Universita'
italiane.
  2. L'attribuzione di tali incarichi avviene nei limiti e secondo le
procedure  previsti  da  apposito  regolamento  di  Ateneo redatto in
conformita'   alle   norme  contenute  nel  decreto  ministeriale  n.
242/1998.
    u) all'art. 57 viene aggiunto il seguente secondo comma:
                              Art. 57.
                       Fondi dell'Universita'
  2.  Le  risorse  disponibili  annualmente possono essere utilizzate
anche secondo piani pluriennali di impegno.
    v) l'art. 60, commi 2 e 4, e' sostituito dal seguente:
                              Art. 60.
                        Modifiche di Statuto
  2.  Le  proposte  di  modifica  dello Statuto possono provenire dal
Rettore,  dal  Senato  Accademico,  dal Consiglio di Amministrazione,
dalla Consulta dei Dipartimenti, da una Facolta', da un Dipartimento,
dal   Consiglio   degli   studenti,   dal   Consiglio  del  personale
tecnico-amministrativo  o  da  almeno  un decimo dei professori e dei
ricercatori dell'Ateneo.
  4.  Le  modifiche  dello Statuto sono approvate, con la maggioranza
dei  tre  quarti  dei  componenti,  dal Senato Accademico, sentiti il
Consiglio   di   Amministrazione,  il  Consiglio  della  Ricerca,  il
Consiglio  del  personale  tecnico-amministrativo,  la  Consulta  dei
Dipartimenti e gli Organi collegiali delle strutture interessate alla
modifica.
    x) l'art. 61, terzo comma, e' sostituito dal seguente:
                              Art. 61.
              Approvazione e modifiche dei Regolamenti
  3.  Il regolamento generale per l'amministrazione e la contabilita'
d'Ateneo  e'  approvato,  a  maggioranza assoluta dei componenti, dal
Consiglio  di  Amministrazione,  sentiti  il  Senato  Accademico e la
Consulta  dei  Dipartimenti.  In presenza di rilievi ministeriali, il
Consiglio  di Amministrazione puo' confermare il proprio testo con la
maggioranza dei tre quinti dei componenti per le modifiche oggetto di
rilievi  di legittimita' o con la maggioranza assoluta dei componenti
per quelle oggetto di rilievi di merito.
    y) l'art. 62, quinto comma, e' sostituito dal seguente:
                              Art. 62.
                              Elezioni
  5. Il Vice Presidente della Consulta dei Dipartimenti, i membri del
Comitato  per  lo  sport universitario, del Consiglio degli studenti,
del  Consiglio  della  Ricerca e quelli fra questi ultimi designati a
partecipare  al  Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione,
durano  in carica per un biennio e sono rieleggibili consecutivamente
nella  funzione  per  una  sola volta, con l'eccezione dei membri del
Comitato per lo sport universitario.
    z) l'art. 67, commi 4 e 5, e' sostituito dal seguente:
                              Art. 67.
                        Afferenze e Adesioni
  4.  Il  trasferimento  ad  una  Facolta'  da parte di soggetti gia'
afferenti  ad  altra  Facolta'  dell'Universita' ha luogo dall'inizio
dell'anno  accademico  successivo a quello in cui e' stata deliberata
la chiamata.
  5.  L'adesione  alle  altre  strutture didattiche e di ricerca e ai
Centri  interdipartimentali  e' subordinata all'accettazione da parte
degli  organi  competenti  della  struttura,  fatte salve le norme di
garanzia previste dal secondo comma del presente articolo.
    Art. 2. - La tabella «Allegato A: Elenco delle aree disciplinari»
di cui all'art. 12 dello Statuto e' sostituita dalla seguente:
                                                         Allegato «A»
                   ELENCO DELLE AREE DISCIPLINARI
                              (art. 12)
Area 1.
  Subarea di: Scienze matematiche e informatiche;
  Subarea di: Scienze fisiche;
  Subarea di: Scienze della terra.
Area 2.
  Subarea di: Scienze chimiche;
  Subarea di: Scienze chimico-tecnologico-farmaceutiche.
Area 3.
  Subarea di: Scienze biologiche naturali e agrarie;
  Subarea di: Scienze biomediche;
  Subarea di: Scienze biologiche farmaceutiche.
Area 4.
  Subarea di: Scienze mediche;
  Subarea di: Scienze chirurgiche.
Area 5.
  Subarea di: Scienze dell'ingegneria civile;
  Subarea di: Scienze dell'ingegneria industriale;
  Subarea di: Scienze dell'ingegneria dell'informazione.
Area 6.
  Subarea   di:   Scienze   dell'antichita',  filologiche-letterarie,
storico-artistiche;
  Subarea    di:    Scienze   storiche,   filosofiche,   pedagogiche,
psicologiche.
Area 7.
  Subarea di: Scienze giuridiche privatistiche e storico giuridiche;
  Subarea di: Scienze giuridiche pubblicistiche, e di teoria generale
del diritto.
Area 8.
  Subarea di: Scienze architettoniche;
  Subarea di: Scienze urbanistiche.
Area 9.
  Subarea di: Scienze economiche e statistiche;
  Subarea di: Scienze aziendalistiche.
  Art.  3.  -  Gli  articoli 34,  39,  43,  50,  58, 59, 78 e 79 sono
soppressi  e  viene  conseguentemente  adeguata  la numerazione degli
altri articoli.
Art. 4. - In applicazione di quanto enunciato negli articoli 1, 2 e 3
del  presente  decreto,  lo  Statuto  dell'Universita' degli studi di
Ferrara e' il seguente:
                      STATUTO DELL'UNIVERSITA'
                       DEGLI STUDI DI FERRARA
                               Art. 1.
                         Istituzione e fini
  1.  L'Universita'  degli  studi  di  Ferrara, di seguito denominata
Universita',   sviluppa   e   diffonde   la  cultura,  le  scienze  e
l'istruzione  superiore  attraverso  l'esercizio  inscindibile  delle
attivita'   di   ricerca  e  di  insegnamento,  e  la  collaborazione
scientifica e culturale con istituzioni italiane e straniere.
  2.  L'Universita',  in  conformita'  ai principi della Costituzione
italiana,  afferma  il  proprio  carattere  pluralista  e  la propria
indipendenza da ogni condizionamento.